MODIFICA E INTEGRAZIONE DELL’ORDINANZA N. 39 DEL 23/07/2026 AVENTE AD OGGETTO “LIMITAZIONE DELL’USO DELL’ACQUA POTABILE”.
Pubblicato il 12 agosto 2026 • Comune
PREMESSO che con propria Ordinanza n. 39 del 23/07/2026 è stata disposta, su tutto il territorio comunale e per il periodo dal 24/07/2026 al 20/09/2026, la limitazione dell’utilizzo dell’acqua potabile per usi extra-domestici, al fine di tutelare la disponibilità della risorsa idrica e garantire il soddisfacimento dei bisogni primari della popolazione;
RICHIAMATO, in particolare, quanto previsto dalla citata Ordinanza n. 39/2026 in ordine al divieto di prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per l’irrigazione dei giardini, il lavaggio degli automezzi, il riempimento delle piscine e, più in generale, per gli utilizzi non riconducibili agli usi potabili e igienico-sanitari;
CONSIDERATO che, a seguito dell’andamento della situazione relativa alla disponibilità della risorsa idrica e delle esigenze manifestate dalla cittadinanza, si ritiene opportuno rimodulare le disposizioni contenute nell’Ordinanza n. 39/2026, introducendo una disciplina maggiormente equilibrata tra l’esigenza di contenimento dei consumi idrici e quella di consentire l’utilizzo strettamente necessario dell’acqua per la cura del verde privato e degli orti domestici;
RILEVATO che l’utilizzo dell’acqua nelle ore serali e notturne consente di ridurre, per quanto possibile, le dispersioni connesse all’evaporazione e di contenere i picchi di consumo nelle ore di maggiore richiesta;
RITENUTO, pertanto, di modificare parzialmente le disposizioni recate dall’Ordinanza n. 39 del 23/07/2026, consentendo, esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le ore 21:00 e le ore 06:00, l’irrigazione di orti e giardini ad uso domestico, nel rispetto del principio di utilizzo responsabile e senza sprechi della risorsa idrica;
RITENUTO altresì necessario consentire, anche al di fuori della predetta fascia oraria, esclusivamente gli utilizzi strettamente necessari e non differibili connessi a esigenze di sicurezza, igiene, salute pubblica, tutela di persone, animali o beni, purché limitati allo stretto necessario;
DATO ATTO che rimangono ferme le finalità dell’Ordinanza n. 39/2026, volte a promuovere un uso parsimonioso, razionale e sostenibile della risorsa idrica e a prevenire utilizzi impropri e sprechi;
ORDINA
1. di modificare e integrare, per le motivazioni indicate in premessa, l’Ordinanza Sindacale n. 39 del 23/07/2026 avente ad oggetto “Limitazione dell’uso dell’acqua potabile”;
2. fermo restando quanto già disposto dalla medesima Ordinanza n. 39/2026 e in particolare il divieto di utilizzo dell’acqua potabile per il lavaggio degli automezzi, il riempimento delle piscine e
per ogni altro uso non riconducibile agli usi potabili e igienico-sanitari, di consentire, esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le ore 21:00 e le ore 06:00, l’irrigazione di orti e giardini ad uso domestico, limitatamente allo stretto necessario e con modalità tali da evitare ogni forma di spreco della risorsa idrica;
3. di consentire, anche al di fuori della fascia oraria sopra indicata, esclusivamente gli utilizzi strettamente necessari e non differibili per esigenze di sicurezza, igiene, salute pubblica, tutela di persone, animali o beni, limitatamente allo stretto necessario e per il tempo indispensabile alla risoluzione dell’emergenza;
4. di confermare, per quanto non espressamente modificato dal presente provvedimento, tutte le disposizioni contenute nell’Ordinanza n. 39 del 23/07/2026, che rimangono integralmente vigenti ed efficaci fino al 20/09/2026, salvo eventuale ulteriore provvedimento di modifica, proroga o revoca;
5. di richiamare l’obbligo per tutti gli utenti di utilizzare la risorsa idrica in maniera responsabile, parsimoniosa e razionale, adottando ogni accorgimento utile a evitare dispersioni e sprechi, anche durante la fascia oraria nella quale l’irrigazione è consentita;
6. di riservarsi, qualora la situazione relativa alla disponibilità della risorsa idrica dovesse aggravarsi, di adottare ulteriori provvedimenti restrittivi, anche modificando o revocando le deroghe previste dal presente atto.
INFORMA
1. Che in caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 650 del C.P., si procederà ai sensi di Legge con l'applicazione delle sanzioni amministrative da € 25,00 ad € 500,00 da parte degli organi di vigilanza, secondo quanto disposto dall’articolo 7 bis del D.lgs. 267/2000;
2. Che la Polizia Locale è incaricata della vigilanza e del controllo per l'osservanza del presente Provvedimento;
3. Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso oppure, in via alternativa, ricorso straordinario entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.