Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile

Ultimo aggiornamento: 29 luglio 2024, 15:01

Informazioni di carattere generale sulla semplificazione dei procedimenti di separazione e divorzio

Cos’è

Le nuove modalità per la separazione dei coniugi, per il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio, sono state introdotte dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile.

Le principali novità sono due:

  • Separazioni e divorzi davanti all’avvocato;
  • Separazioni e divorzi davanti all’Ufficiale di Stato Civile.

Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (art 6 legge 162/2014)

L'articolo 6 della legge 162/2014 prevede anche l'istituto della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Tali convenzioni possono essere stipulate in presenza di figli minori, anche di una sola parte, o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti.

L'accordo può contenere patti di natura patrimoniale ( economici e finanziari) tra i coniugi. Per redigere queste convenzioni i coniugi devono rivolgersi ad avvocati di loro fiducia (un avvocato per parte).

Trasmissione della convenzione da parte degli avvocati all'Ufficio di Stato Civile

L'invio all'Ufficio di Stato civile delle convenzioni deve essere curata dagli avvocati che hanno prestato assistenza ai coniugi.

Ogni avvocato, coinvolto nella negoziazione assistita, deve inviare all'Ufficio dello Stato Civile una copia della convenzione.

In caso di convenzione di divorzio gli avvocati dovranno inviare copia conforme rilasciata dalla cancelleria del tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l'originale dell'accordo di separazione ex articolo 6 della legge 162/2014.

Gli avvocati devono utilizzare, per l'invio, una delle seguenti modalità:

  • A mezzo raccomandata: Comune di Lesignano de’ Bagni - Piazza G. Marconi n. 1 – 43037 LESIGNANO DE’ BAGNI (PR);
  • A mano presso Ufficio Protocollo del Comune – dal lunedì al venerdì – dalle ore 8.30 alle ore 13.00
  • A mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.):protocollo@postacert.comune.lesignano-debagni.pr.it -  in quest’ultimo caso la copia della convenzione dovrà essere riprodotta tramite scanner, accompagnata da una dichiarazione di conformità all’originale, su formato pdf e firmata digitalmente.

L'Ufficiale di Stato Civile procederà alla trascrizione dell'accordo solo dopo aver ricevuto la documentazione da parte di tutti gli avvocati coinvolti.

Competenza

L'Ufficio di stato civile del Comune di Lesignano de’ Bagni è competente a ricevere la convenzione se:

  • è il Comune presso il quale e' stato celebrato il matrimonio civile o religioso con effetti civili;
  • è il Comune che ha trascritto il matrimonio celebrato all'estero, da due cittadini italiani o da un cittadino italiano e un cittadino straniero;

Forma della convenzione e tempi

La convenzione deve avere forma scritta a pena di nullità e deve essere accompagnata dalle certificazioni previste dalla norma.

L'avvocato deve inviare la convenzione seguendo le modalità sopra evidenziate, entro 10 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione da parte della Procura o del Tribunale.

In caso di ritardo l'ufficio di stato civile trascriverà comunque la convenzione, attivandosi per l'accertamento della sanzione, così come previsto dalla legge.

La convenzione verrà trascritta nel registro di stato civile entro 30 giorni dal ricevimento.

I 30 giorni decorrono dalla data di arrivo dell'ultima comunicazione relativa all'accordo. Agli avvocati verrà inviata conferma della trascrizione.

Ai fini di una corretta trascrizione è necessario che gli avvocati indichino all'Ufficiale di stato civile le loro generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale) come richiesto dalla formula di trascrizione dettata dal decreto del Ministero dell'Interno del 09.12.2014 con circolare n. 21/2014.

Per gli adempimenti successivi alla trascrizione l'Ufficiale di stato civile ha inoltre la necessità di ricevere le complete generalità dei coniugi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale).

Modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio

I coniugi possono modificare le condizioni di separazione o di divorzio contenute in accordi, in decreti di omologa dei verbali di separazione o in sentenze, rivolgendosi, per la negoziazione assistita, ad uno studio legale.

 


Accordo di separazione o di divorzio consensuale davanti all'Ufficiale di Stato Civile

L'articolo 12 della legge 162/2014 introduce il nuovo istituto dell'accordo di separazione o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio davanti all'ufficiale di stato civile a partire dall' 11 dicembre 2014.

In particolare i coniugi possono chiedere congiuntamente all'ufficiale di stato civile di registrare un atto in cui, con il consenso reciproco, dichiarano di volersi separare o di voler sciogliere o fare cessare gli effetti civili del loro matrimonio. Tale atto ha la stessa efficacia della sentenza di separazione e di divorzio dei giudici.

Condizioni

Possono concludere gli accordi di separazione o di divorzio i coniugi che:

  • siano residenti a Lesignano de’ Bagni, tutti e due o almeno uno dei due;
  • oppure abbiano contratto il matrimonio, civile o religioso con effetti civili, a Lesignano de’ Bagni;
  • oppure, se sposati all'estero, abbiano trascritto a Lesignano de’ Bagni l'atto di matrimonio;
  • non abbiano figli in comune, minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti.

Modalità

I coniugi devono presentarsi insieme davanti all'ufficiale di stato civile e hanno la facoltà di farsi assistere ciascuno da un avvocato di fiducia.

I coniugi interessati a redigere l'atto di separazione o di divorzio davanti all'ufficiale di stato civile dovranno fissare un appuntamento al  seguente numero telefonico: 0521 - 850224 (dal lunedì al sabato dalle ore 8,30  alle ore 13,00).

Documentazione da presentare

  • Per la separazione personale: documento di identità, in corso di validità, dei coniugi e dichiarazione sostitutiva di certificazione.
  • Per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio: documento di identità, in corso di validità, dei coniugi, dichiarazione sostitutiva di certificazione e copia conforme rilasciata dalla cancelleria del tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l'originale dell'accordo di separazione ex articolo 6 della legge 162/2014.

Conferma dell'accordo

Per dare validità all'accordo i coniugi devono ripresentarsi nuovamente davanti all'ufficiale di stato civile (non prima di 30 giorni dalla redazione dell'atto) per confermarlo. L'ufficiale di stato civile al momento della registrazione dell’accordo comunicherà ai coniugi la data per la conferma. La mancata comparizione dei coniugi a questo appuntamento rende invalido l'accordo. In sede di conferma non è possibile modificare l'accordo.

Costo
Per la conclusione dell’accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00, con pagamento in contanti presso Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a. di Lesignano de’ Bagni; tramite bonifico bancario al Comune di Lesignano de’ Bagni Servizio Tesoreria Codice IBAN: IT84Z 06230 65780 000035264887 oppure tramite bollettino postale intestato a Comune di Lesignano de’ Bagni - Servizio Tesoreria c/c n. 16353435 intestato a “Comune di Lesignano de’ Bagni – Servizio Tesoreria” causale: diritto fisso per accordo separazione/divorzio/modifica convenzione.

Modifica degli accordi

E' possibile per i coniugi modificare consensualmente le condizioni contenute negli accordi di separazione o di divorzio. Le condizioni oggetto della modifica non dovranno avere contenuto patrimoniale.

Anche in questo caso sarà necessario fissare un appuntamento ai seguenti numeri telefonici: 0521 – 850224.

All’atto della modifica dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00 come suindicato.


Dove rivolgersi per informazioni o fissare l’appuntamento:

Comune di Lesignano de’ Bagni

Ufficio di Stato Civile

Piazza G. Marconi 1

Tel. 0521 – 850224

Posta elettronica certificata: protocollo@postacert.comune.lesignano-debagni.pr.it

In allegato, le dichiarazioni sostitutive di certificazione (in base alla casistica), che dovranno essere compilate da entrambi i coniugi e presentate davanti all’Ufficiale di Stato Civile il giorno dell’appuntamento previo anticipo della documentazione.

QUADRO NORMATIVO
29-07-2024

Allegato 14.46 KB formato pdf

DICHIARAZIONE DIVORZIO NUOVA
29-07-2024

Allegato 41.50 KB formato doc

DICHIARAZIONE MODIFICA CONDIZIONI NUOVA
29-07-2024

Allegato 42.50 KB formato doc

DICHIARAZIONE SEPARAZIONE NUOVA
29-07-2024

Allegato 41.50 KB formato doc


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