ORDINANZA: LIMITAZIONE DELL'USO DELL'ACQUA POTABILE
Pubblicato il 23 luglio 2026 • Comune
a tutta la Cittadinanza, su tutto il territorio comunale, nel periodo dal 24.07.2026 fino al 20/09/2026, salvo eventuale proroga stabilita tramite ordinanza del Sindaco,
il DIVIETO di prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per tutti gli usi extra-domestici ed in particolare :
· Irrigazione di giardini;
· Lavaggio automezzi;
· Riempimento di piscine;
· Ogni altro utilizzo non riconducibile agli usi potabili e igienico sanitari.
Sono sempre CONSENTITI i prelievi dalla rete idrica di acqua potabile:
- per i normali usi domestici;
- per i servizi pubblici di igiene urbana;
- per l'irrigazione del verde pubblico finalizzato all'attecchimento o soccorso di esemplari vegetali;
- relativi alle fontanelle ubicate in aree pubbliche, inclusi i cimiteri.
Qualora non si possa ricorrere a riuso o recupero di acqua, sono CONSENTITI i prelievi dalla rete idrica potabile:
- per gli usi legati ad attività commerciali, zootecniche e industriali regolarmente autorizzate;
C O M U N I C A
che qualora la situazione relativa alla disponibilità idrica nel corso dell'estate dovesse aggravarsi l'Amministrazione potrà estendere il divieto di prelievo di acqua potabile dalla rete idrica anche ad altri usi extra-domestici e per tutte le fasce orarie della giornata.
I N F O R M A
1. Che in caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 650 del C.P., si procederà ai sensi di Legge con l'applicazione delle sanzioni amministrative da € 25,00 ad € 500,00 da parte degli organi di vigilanza, secondo quanto disposto dall’articolo 7 bis del D.lgs. 267/2000;
2. Che la Polizia Locale è incaricata della vigilanza e del controllo per l'osservanza del presente Provvedimento;
3. Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso oppure, in via alternativa, ricorso straordinario entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.